T.A.R. Sicilia Palermo, Sezione I, 28 febbraio 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 15 marzo 2013
[A] Sul regime del contenimento delle emissioni inquinanti e sul criterio legale che deve guidare – alla stregua del parametro posto dal diritto dell’U.E. – la discrezionalità amministrativa in sede di ponderazione comparativa degl’interessi. [B] Le misure di regolazione, disciplina e controllo della circolazione stradale, che l'art. 7 del codice della strada attribuisce al sindaco, sono ormai rimesse, di norma, alla competenza della dirigenza amministrativa
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